Momo – Monica Manzone

Avvocata di famiglia, parole e cura

Mantenimento e ISTAT: quando l’adeguamento automatico non basta (e pesa)

C’è una clausola che nei provvedimenti di separazione e divorzio compare quasi sempre, spesso senza che le parti le diano troppo peso: l’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento.

Una clausola tecnica, apparentemente neutra.
Ma in un momento storico come quello attuale, segnato da un’inflazione significativa, quella stessa clausola sta diventando — per molti — un problema concreto.

📌 Cos’è l’adeguamento ISTAT (e perché esiste)

L’assegno di mantenimento è soggetto, di regola, a rivalutazione annuale automatica sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

La logica è semplice:
se aumenta il costo della vita, deve aumentare anche l’importo del mantenimento, per evitare che perda valore nel tempo.

👉 In teoria, è una forma di equilibrio.
👉 In pratica, oggi rischia di diventare uno squilibrio.

⚖️ Il nodo reale: gli stipendi non seguono l’ISTAT

Qui sta il punto che, nella pratica forense, vediamo ogni giorno.

Mentre:

  • l’assegno di mantenimento si adegua automaticamente all’inflazione
  • i prezzi aumentano
  • il costo della vita cresce

gli stipendi, nella maggior parte dei casi:

  • non sono indicizzati
  • non aumentano nella stessa misura
  • restano fermi o crescono molto meno

📉 Il risultato è evidente:
chi è obbligato al pagamento si trova a sostenere un importo crescente senza un corrispondente aumento del reddito.


👩‍⚖️ Cosa succede nella realtà?

Da un lato:

  • chi riceve il mantenimento vede giustamente aumentare le spese quotidiane (casa, cibo, scuola, figli)

Dall’altro:

  • chi paga si trova in difficoltà crescente, perché il proprio reddito reale si riduce

👉 È qui che il sistema mostra una frizione.

L’adeguamento ISTAT nasce per tutelare il potere d’acquisto.
Ma quando è “a senso unico”, rischia di creare uno squilibrio tra le parti.


⚠️ Attenzione: non è una scelta

Molti assistiti lo chiedono:

“Posso non applicare l’aumento ISTAT quest’anno?”

La risposta è chiara: no.

Se l’adeguamento è previsto nel provvedimento:

  • è automatico
  • non serve una richiesta dell’altro genitore
  • non è facoltativo

Il mancato adeguamento può esporre a:

  • richieste di arretrati
  • azioni esecutive

🔄 Quando si può intervenire davvero?

Se l’aumento ISTAT diventa insostenibile, l’unica strada corretta non è “saltarlo”, ma:

👉 chiedere una revisione dell’assegno

Questo è possibile quando intervengono:

  • cambiamenti rilevanti nella situazione economica
  • perdita o riduzione del reddito
  • aumento significativo delle spese
  • nuovi equilibri familiari

In questi casi, si può chiedere al giudice di rideterminare l’importo, riportandolo a un equilibrio reale.


🧭 Una riflessione (oltre la norma)

Il meccanismo dell’adeguamento ISTAT funziona bene in un sistema in cui:

  • i redditi crescono insieme ai prezzi

Ma quando questo non accade, emerge una domanda più ampia:

👉 È ancora uno strumento di equilibrio, o rischia di diventare una rigidità?

Nel diritto di famiglia, più che altrove, le regole devono restare aderenti alla realtà.
Perché dietro ogni assegno non c’è un numero, ma una relazione — e spesso, una difficoltà condivisa.


💬 In sintesi

  • L’adeguamento ISTAT è automatico e obbligatorio
  • Serve a mantenere il valore reale dell’assegno
  • Ma oggi può creare squilibri, perché i redditi non crescono allo stesso modo
  • Se diventa insostenibile, l’unica strada è la revisione giudiziale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *